Il nostro nuovo peccato originale - parte 2

Davvero una gran confusione



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 06-12-2001]

Il Regolamento non si limita però a disciplinare il contenuto del bollino: l'art. 6 si occupa infatti della dichiarazione sostitutiva, prevista dalla legge n. 248/2000 per i programmi per elaboratore che non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire vere e proprie opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive. In buona sostanza detta dichiarazione è un'autocertificazione (condizionata, manco a dirlo, all'assenso della S.I.A.E.), contenente una serie di informazioni, tra le quali la definizione sintetica della tipologia del prodotto e il titolo del programma, i dati del produttore o dell'importatore, il tipo di supporto con cui il programma viene commercializzato ed il tipo di commercializzazione (vendita, noleggio, ecc.) e la descrizione sintetica di qualsiasi dispositivo anti-contraffazione eventualmente applicato (ad esempio: richiesta di registrazione irreversibile dei dati del possessore, creazione di codice d'accesso, chiave hardware, attivazione mediante password, ecc.).

Il Regolamento, inoltre, contraddicendo e sostanzialmente innovando la legge di cui dovrebbe soltanto costituire l'esecuzione, prevede la possibilità di sostituire il bollino con la dichiarazione sostitutiva anche per i programmi multimediali. Esso infatti ha individuato come oggetto delle nuove norme sul software i "supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali", con ciò coniando una categoria onnicomprensiva, nella quale sono ricompresi anche prodotti che, in verità, non sono programmi, tra i quali enciclopedie e dizionari.

Nella nozione di "programmi" vengono inoltre fatti rientrare espressamente: sistemi operativi, archivi di contenuti multimediali, nonché "i programmi destinati alla lettura ed alla fruizione su apparati specifici per videogiochi, quali playstation o consolle comunque denominati, ed altre applicazioni multimediali quali player audio o video".

Insomma, con buona pace della correttezza terminologica, per il nostro legislatore, nella categoria dei programmi rientrano i prodotti più svariati: dai videogiochi per consolle ai prodotti fruibili con player audio o video, e perfino gli archivi multimediali e le banche dati. Come si è visto, gli estensori del Regolamento si preoccupano, tra l'altro, di precisare che il bollino o la dichiarazione sostituiva sono necessari anche per i programmi per la "playstation", come se quest'ultima fosse una tipologia di prodotti e non il nome commerciale di una consolle. E' come se una legge in materia di autoveicoli facesse espresso riferimento a specifici modelli di automobile (per esempio la Fiat "Stilo"): il sospetto di pressioni lobbistiche è inevitabile.

Dall'improprietà terminologica che caratterizza questa parte del Regolamento derivano gravi contraddizioni e confusioni: per esempio, si direbbe che, secondo gli estensori, anche le banche dati contenenti mero testo siano programmi, soggetti, in quanto tali, all'obbligo del bollino. Ma, a norma della legge 248/2000, sono esonerati da detto obbligo i supporti che non contengono suoni, voci o immagini in movimento e quindi, ovviamente, le banche dati.

Questo articolo CONTINUA...

1 - Lo strapotere della S.I.A.E.
2 - Davvero una gran confusione
3 - Povero open source, dimenticato e bistrattato...

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