Il Tribunale di Cuneo equipara l'email a un documento sottoscritto con firma elettronica leggera, affermando che il processo di validazione è dato dall'apposizione della propria password e username di posta: il documento soddisfa quindi il requisito legale della forma scritta e un documento inviato via email può assumere lo stesso valore di un documento cartaceo sottoscritto.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-03-2004]
Nella società attuale, sempre più informatizzata, l'utilizzo dell'email è divenuto ordinario, sostituendo in parte la classica lettera in forma cartacea sia in ambito lavorativo che in quello privato.
Dato il suo notevole utilizzo è emerso il problema dell'efficacia probatoria di un documento spedito con una email. In altre parole se fidarsi, quindi, di tale mezzo di comunicazione o prendere le giuste distanze.
Sul tema, la giurisprudenza formatasi ha sempre relegato l'email ad una riproduzione meccanica equiparandola, sul piano probatorio, alle riproduzioni fotografiche e cinematografiche. Di conseguenza, attenendosi a quanto disposto in merito dall'art. 2712 c.c., le riproduzioni citate, compresa l'email, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Il delineato scenario è stato scosso da un decreto, emesso dal Tribunale di Cuneo, nel quale si equipara l'email ad un documento informatico sottoscritto con firma elettronica cosiddetta leggera, per differenziarla da quella digitale o firma elettronica cosiddetta pesante, affermando che il processo di validazione è dato dall'apposizione della propria password e username per accedere alla propria posta elettronica.
In questo modo varia radicalmente il valore probatorio del documento, secondo l'art. 10 del d.p.r. n. 445/2000, infatti, il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta.
In particolare, in riguardo al suo valore probatorio, il documento stesso è liberamente valutabile a opera del giudice, il quale deve tener conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza. Quindi, nel caso che il documento presenti una elevata sicurezza fa piena provo fino a querela di falso.
Secondo questo assunto, in conclusione, un documento inviato via email può assumere lo stesso valore di un documento cartaceo sottoscritto. In quest'ottica l'affidabilità che si ritrae dall'email è enorme, con tutte le conseguenze che ne seguono, in primis il poter affidare senza problemi ogni tipo di rapporto a una semplice email.
Data l'importanza della equiparazione, operata dal giudice del Tribunale di Cuneo, occorre ben interpretare la norma sulla firma elettronica, sotto l'aspetto della sicurezza del mezzo di comunicazione. Sotto questo profilo, nella firma elettronica leggera il rilascio del meccanismo di firma è affidato a un soggetto terzo, quale il certificatore, appositamente iscritto in un elenco pubblico, che tra le sue funzioni ha l'importante compito di controllare l'identità del soggetto titolare della firma elettronica.
Questo controllo manca, invece, nel caso dell'email, in quanto per avere una casella di posta è molto semplice, basta compilare un modulo reimpostato nel quale si possono anche dichiarare dati falsi.
Premesso questo, occorre andare con i piedi di piombo nel campo della valenza probatoria di una email, e in questo senso è opportuno aspettare l'orientamento autorevole della massima giurisdizione e non fermarsi a una semplice pronuncia emanata inaudita altera parte.
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